Il regolamento strumenti



Art.1. Finalità  - Il Parco Strumenti è l'insieme degli strumenti musicali di proprietà  o in dotazione alla Associazione.
E'  istituito per l'utilizzo da parte dei Soci musicanti, per il prestito agli allievi della Scuola e per ogni altro uso che sia compatibile con le finalità  dell'ente.

Art.2. Responsabili del Parco Strumenti - I Responsabili del Parco strumenti sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero variabile e  restano in carica per tre anni.
Svolgono le seguenti funzioni: catalogazione degli strumenti; supervisione dei prestiti; inventario periodico con rendiconto al Presidente; controllo su stato e condizioni degli strumenti.

strong>Art.3. Prestito - Il prestito è concesso ai Soci musicanti, previa richiesta del Direttore Artistico, e agli Allievi, previa richiesta dei rispettivi insegnanti.
La richiesta va indirizzata, con ragionevole anticipo, ai Responsabili del Parco Strumenti, i quali devono consegnare lo strumento alla persona designata, nei tempi e nei modi opportuni.

Art.4. Forma del prestito - Gli strumenti vengono rilasciati in comodato.
All'atto della consegna, il Responsabile del Parco Strumenti compila l'apposito modulo in tutte le sue parti e in duplice copia.
Il Musicante o Allievo firma per presa visione e per accettazione delle condizioni di cui ai seguenti articoli 5, 6 e 7, delle quali dovrà essere fatta menzione anche nel modulo.
In caso di minore età , la firma va apposta anche da chi esercita la potestà  genitoriale. Al termine dell'operazione, il Responsabile consegna una copia allo strumentista e ne deposita un'altra in segreteria.

Art.5. Durata e obblighi - La durata fissata per gli allievi è di due anni. Il prestito è rinnovabile, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, se, decorso il termine, l'allievo non abbia provveduto all'acquisto di un proprio strumento.
Per i Soci - musicanti la durata è da stabilirsi in relazione alle specifiche esigenze per le quali si sia reso necessario il prestito.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo ha il diritto di revoca provvisoria o definitiva a suo insindacabile giudizio; in situazioni di urgenza tale provvedimento può essere adottato dai Responsabili del Parco Strumenti, ma la validità  è subordinata alla ratifica del Consiglio.
La cessazione dell'attività  nell'Associazione determina la risoluzione automatica e immediata del prestito, anche se non sia ancora decorso il termine fissato inizialmente.
Il comodatario è tenuto a dare tempestivo avviso ai Responsabili del Parco Strumenti di qualsiasi cambiamento delle condizioni dello strumento, della necessità  di riparazioni o manutenzione e della cessazione dell'attività  musicale.
Al termine dei due anni gli allievi dovranno restituire lo strumento in perfetto stato, dopo avere eseguito a proprie spese, se necessaria, la revisione presso i centri indicati.

Art.6. Responsabilità  - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare lo strumento e a servirsene con diligenza.
E'  fatto assoluto divieto di concederne a terzi l'uso. 
Per qualsiasi danno è ritenuto personalmente responsabile il comodatario, salvo caso fortuito; a suo carico saranno poste le spese di ripristino o, in caso di danno irreparabile o di smarrimento, il prezzo per l'acquisto di un nuovo strumento.

Art.7. Manutenzione e spese - La manutenzione degli strumenti, quando necessaria, può essere effettuata esclusivamente presso i centri indicati dall'Associazione.
Gli allievi della Scuola di Musica provvedono a proprie spese; per i Soci musicanti le spese sono a carico dell'Associazione.
Le spese per l'uso della cosa sono a carico del comodatario.

Art.8. Strumenti di uso comune - Gli strumenti situati all'interno della sala prove possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti o classi di soggetti autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Il trasporto all'esterno di tali strumenti è subordinato all'autorizzazione dei Responsabili del Parco Strumenti, e alla compilazione dell'apposito registro.
Al termine di ogni uso, gli strumenti vanno ricollocati al rispettivo posto assegnato.
L'utilizzo degli strumenti non può avvenire in contrasto con l'ordinaria attività dell'Associazione e con le altre esigenze della stessa.
Valgono gli obblighi di cui agli artt.5 e 6, ove compatibili.



Approvato nella seduta del 28-06-2004

Il Presidente
Salvadori Mauro

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